Ordinanza — n. 27764/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LAVERMICOCCA SAVERIO, nato a Bari il 13/4/1987 avverso la sentenza del 20/11/2020 del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36554/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a Saverio Lamermicocca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 337 c.p. ascrittog li. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art.133 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 337 c.p; Ordinanza — n. 27764/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 337 c.p. ascrittog li. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art.133 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LAVERMICOCCA SAVERIO, nato a Bari il 13/4/1987 avverso la sentenza del 20/11/2020 del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36554/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a Saverio Lamermicocca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 337 c.p. ascrittog li. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art.133 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto.
L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 11.3.2021 Il consigUere estensore I residente Angelo Capozzi DEPOS IN cAr,-