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Ordinanza — n. 27763/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed reasons and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27763/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gezim Kuka inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Kuka argued that the appellate court failed to evaluate evidence regarding his alibi and the reliability of his confessions, claiming a violation of his right to defense. The court rejected these grounds, ruling that the appeal was based on reasons not permitted by law and constituted a mere repetition of arguments already addressed in the final decision.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 625, comma 4 c.p.p.: An appeal against a judgment of cassation is inadmissible if it is based on grounds not allowed by the legal system or constitutes a substantive repetition of arguments already fully and correctly answered by the judgment of legitimacy.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments right to defense confession reliability alibi evidence procedural error court costs domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Il condannato Gezim Kuka propone ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 625, comma 4 cod. proc. pen.
Il condannato Gezim Kuka propone ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Il condannato Gezim Kuka propone ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 416 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KUKA GEZIM, nato in Albania il 13/12/1975 avverso la sentenza del 28/11/2019 della Corte di Cassazione udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ì.. Il condannato Gezim Kuka propone ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa da questa Corte in data 28 novembre 2019 con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza emessa il 14/11/2018 dalla Corte di appello di Perugia limitatamente ai reati di sequestro di persona di cui ai capi 7,13 e 16, eliminando la relativa pena, dichiarando inammissibili nel resto il ricorso, con riferimento alla ricettazione di anelli, bracciali, collane ed orecchini (così riqualificato il fatto contestato sub 22), rapina aggravata, lesioni aggravate e seqeustro di persona commessi in danno di Carlotta Caponi ( capi 5,6 e 7),rapina aggravata e sequestro di persona commessi in danno di Giuseppe Bacco e micheline Heuzè ( capi 10 e 11), rapina aggravata commessa in danno di Cosmi Serse,Cosmi Giorgia e Monaco Rosa (capo 12),rapina aggravata in danno di Cardaioli Morano e Santi Olga (capo 15).

Il ricorrente deduce errore di fatto consisistito nella inesatta percezione delle risultanze processuali. La Corte di Cassazione, al pari di quella di appello, non ha valutato gli elementi di prova allegati dalla difesa nel ricorso (ordinanza della Corte di appello di rinnovazione parziale, lista testi prima ammessa e poi di ufficio revocata,verbali delle udienza nel corso delle quali venivano avanate le richieste istruttorie, memorie difensive e relativi allegati,sentenza di non luogo a procedere per il delitto di cui all'art. 416 c.p., ordinanza applicativa della misura custodiate e informativa della Squadra mobile della Questura di Perugia).

Dalla analisi della documentazione prodotta sarebbe emerso chiaramente come il travisamento dei rapinatori fosse tale da poter escludere quasivoglia riconoscimento. Laddove non fossero state solo, astrattamente e senza riscontro,riascoltate le propalazioni delle parti civili, sarebbe stato possibile escludere la presenza del Kuka dalla rapina Cosmi ( e, conseguentemente, ed a cascata, dalle altre). Non è stato considerato che le rapine terminano net febbraio 2011, mentre il Kuka da inizio gennaio a fine febbraio 2011 era costantemente presente a Moncalieri a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di esecuzione dei reati in questione.

Né è steta considerata la sottoposizione a misure cautelari. Non è stata considerata la dedotta violazione del diritto di difesa - che la Corte di legittimità è tenuta a rivalutare - per la mancata completa rinnovazione della istruttoria, dovendo il giudice di appello prendere in considerazione anche le prove prima ammesse e poi negate. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen., proposto per ragioni non ammesse dall'ordinamento. Invero, del tutto eccentrica rispetto alla valutazione di legittimità che compete a questa Corte, è la censura sottesa all'intero ricorso - declinata in relazione a, peraltro, soli alcuni aspetti della decisione - di erronea valutazione, da parte della sentenza impugnata, degli elementi di prova allegati dalla difesa in sede di ricorso, risolvendosi in una sostanziale riproposizione dei motivi di ricorso ai quali la sentenza di legittimità ha dato puntuale ed ineccepibile risposta.

In particolare, sul rispetto dell'obbligo della motivazione rafforzata e sulla questione della attendibilità dei riconoscimenti in uno agli elementi esterni di riscontro, specificamente riguardanti il ricorrente (rinvenimento presso l'abitazione del Kuka di un assai cospicuo quantitativo di gioielli e beni preziosi riconsociuti dalle persone offese) (v. par. 1 e par. 2.2.3. della sentenza). Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa il ricorrente censura genericamente la declaratoria di manifesta infondatezza del relativo motivo di ricorso (v. par. 2.1 delal sentenza).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/3/2021 Il Consigliere estensore Il Presidepte Ang