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Ordinanza — n. 27762/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-prosecution grounds in appellate settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27762/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had explicitly waived the ground for non-prosecution under Article 131bis of the Code of Criminal Procedure during the appellate settlement. While appeals regarding the formation of consent or public prosecutor agreement remain permissible, complaints about waived non-prosecution grounds or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are excluded. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599bis c.p.p.; Art. 131bis c.p.p.: An appeal against a sentence rendered under Article 599bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it concerns grounds for non-prosecution that the defendant expressly waived in the appellate settlement agreement.

Parole chiave

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appellate settlement agreement waiver of non-prosecution Article 131bis c.p.p. inadmissible cassation appeal procedural costs and fine gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 599bis c.p.p.
Art. 131bis c.p.p.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo, a mezzo del difensore, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131bis c.p.p..
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599bis c.p
art. 385 c.p
599bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di cui all' art. 385 c.p.
art. 131bis c.p
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo, a mezzo del difensore, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131bis c.p.p..
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GADALETA DOMENICO, nato a Genova il 24/3/1970 avverso la sentenza del 4/3/2020 della Corte di appello di Genova udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36354/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma della gravata sentenza del 13.21.2018 del locale Tribunale, appellata dall'imputato Domenico Gadaleta, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di cui all' art. 385 c.p. ascrittogli.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo, a mezzo del difensore, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131bis c.p.p.. L'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello sulla pena,nell'ambito del quale è stato espressamente rinunciato dall'imputato il motivo di appello sulla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p.. Invero, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 (dep. 2020 ), M., Rv. 278170).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Il residente Angelp Capozzi F' -1'74 i