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Ordinanza — n. 27760/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing and failure to meet statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27760/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Vito Lamanuzzi against the Bari Tribunal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued a violation of the obligation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the appeal was filed by an unqualified subject and did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a subject lacking legal standing or if the grounds do not fall within the strictly enumerated exceptions provided by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal standing statutory exceptions requirement procedural costs award Court of Cassation jurisdiction posizione della vittima diritto a un difensore legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile perché è propostàda soggetto non legittimato e per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
Contro la sentenza ha proposto personale ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione dell'obbligo ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
Art. 444 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
art. 385 c.p
pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 385 c.p.
art. 129 c.p
Contro la sentenza ha proposto personale ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione dell'obbligo ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LAMANUZZI VITO, nato a Bari il 10/9/1996 avverso la sentenza del 22/6/2020 del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; 36285/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a Vito Lamanuzzi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto personale ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione dell'obbligo ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

L'impugnazione è inammissibile perché è propostàda soggetto non legittimato e per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Presidente Ani, -l