Ordinanza — n. 27759/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDA BADR nato il 14/01/1996 avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAfl-ato-avvtg-0- 1inoa —T udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36279/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato a Abida Badr, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione dell'obbligo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p. L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 385 c.p, art. 129 c.p, art. 131bis c.p; Ordinanza — n. 27759/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione dell'obbligo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p. L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDA BADR nato il 14/01/1996 avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAfl-ato-avvtg-0- 1inoa —T udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36279/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato a Abida Badr, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione dell'obbligo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p. L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Angplo Capozzi DEPOSTA IN CANCELLERIA i