Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing and non-recourseable provision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a non-recourseable dismissal order and by a party lacking legal standing. The querelant, Renato Chiarelli, challenged the archiving of proceedings against Vincenzo D'Onofrio for the crime of Article 373 of the Penal Code, arguing the dismissal request was not properly notified. The court ruled that the querelant did not suffer the personal injury required to act as the offended party in this specific offense, rendering the appeal procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 373 c.p.; Art. 113 c.p.p.: The appeal is inadmissible when filed against a dismissal order that is not subject to cassation review and when the appellant lacks the quality of the offended party required by the nature of the crime.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLI RENATO VINCENZO nato a MARATEA il 04/04/1967 parte offesa nel procedimento c/ D'ONOFRIO VINCENZO nato a TARANTO il 20/01/1956 avverso il decreto del 26/11/2019 del GIP TRIBUNALE di LAGONEGROudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36259/20 RG Motivi della decisione Con il decreto in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Lagonegro ha diposto l'archiviazione degli atti nei confronti di Vincenzo D'Onofrio in relazione al reato di cui all'art. 373 c.p. ascrittogli. Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione Renato Vincenzo Chiarelli, querelante deducendo l'omessa notifica della richiesta di archiviazione.
L'impugnazione è inammissibile perché proposta avverso provvedimento non ricorribile e da soggetto comunque non legittimato, trattandosi di reato in cui il querelante non riveste la qualità di persona offesa. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Il Pre idente Angqlq Capozzi