Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds fall outside statutory exceptions under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Casamassima and Scovazzi inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The applicants challenged a first-instance sentence regarding attempted theft, arguing violations of criminal law and the inadmissibility of wiretaps. The court rejected these claims because the alleged legal errors did not fit the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to statutory grounds for inadmissibility, and claims falling outside these exceptions are rejected as inadmissible.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASAMASSIMA GIUSEPPE nato a BARI il 23/05/1984 SCOVAZZI MASSIMILIANO nato a ACQUI TERME il 14/11/1973 avverso la sentenza del 06/11/2020 del GIP TRIBUNALE di ASTI4,3t-e-awiss-a-l-le-gbadi; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36255/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Asti ha applicato a Giuseppe Casamassima e Massimiliano Scovazzi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all' art. 361 c.p. rispettivamente ascrittigli.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione gli imputati con unico atto deducendo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla mancato riconoscimento della scriminante di cui al combinato disposto degli artt. 54 e 384 c.p. e violazione dell'art. 270 c.p.p. in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni. Le impugnazioni sono inammissibili perché proposte per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore I Presidente Ang-lo Capozzi D 1.7 • 4 - p I IN CA:.!CELILFIA T