Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging cumulative motivation defects outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Ciotola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ciotola challenged a lower court's sentencing decision by alleging a cumulative defect in the reasoning regarding an aggravating circumstance under Article 416bis.1 of the Penal Code. The court rejected this claim because the alleged defect did not fall within the specific grounds for cassation listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129, c.p.p.; Art. 416bis.1, c.p.; Art. 444, cod. proc. pen.: An appeal for cassation alleging a cumulative defect in the reasoning is inadmissible if the defect does not correspond to one of the specific grounds exhaustively listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/1976 avverso la sentenza del 26/10/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI' .dat43-awtstrai+elaudita la relazione sFt-4-i--volta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36051/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha applicato a Salvatore Ciotola, ai serlsí- dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato dì cui agli artt. 378,416bis.1 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p. in forza dell'obbligo ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
L'impugnazione è inammissibile perché è propostper ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 11.3.2021 Il consigl ere estensore Il Presidente Ang I Capozzi ;D