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Ordinanza — n. 27753/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds fall outside statutory exceptions under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27753/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Armando Manzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Manzi challenged a lower court's sentence, arguing the decision lacked motivation regarding his acquittal. The court rejected this claim because the grounds for appeal did not fit the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must be lodged on grounds strictly prescribed by law, and those outside these exceptions render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 Code Criminal Procedure lack of motivation defense acquittal argument rejection court costs and fines mancata prova di parzialità responsabilità penale dei minori difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 337 c.p.
pen., la pena concordata per i reati di cui all'art. 337 e 635 c.p.
Art. 635 c.p.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'impugnazione è inammissibile perché è propostd_per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZI ARMANDO nato a FROSINONE il 05/01/1980 avverso la sentenza del 12/05/2020 del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 35558/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Frosinone ha applicato a Armando Manzi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all'art. 337 e 635 c.p. ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo mancanza della motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato.

L'impugnazione è inammissibile perché è propostd_per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Il Presideqe Angelo C pozzi i D EPOMTATA I