Ordinanza — n. 27752/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA\,, --elet-e-avvístrai+e-part i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; \ • 35518/20 RG Motivi della decisione Con éa sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma della gravata sentetza del 13.1.2020 del locale Tribunale, appellata dall'imputato Amar Mbodji, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli per i reati di cui all' art. 337 c.p. ed altro ascrittigli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599bis c.p, art. 337 c.p, art. 129 c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27752/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli per i reati di cui all' art. 337 c.p. ed altro ascrittigli.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA\,, --elet-e-avvístrai+e-part i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; \ • 35518/20 RG Motivi della decisione Con éa sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma della gravata sentetza del 13.1.2020 del locale Tribunale, appellata dall'imputato Amar Mbodji, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli per i reati di cui all' art. 337 c.p. ed altro ascrittigli.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo, a mezzo del difensore, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. L'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello sulla perla, in quanto è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglíanze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 (dep. 2020 ), M., Rv. 278170).
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Il Fresi.ente Ange qapozzi DEP IN