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Ordinanza — n. 27751/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27751/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27751/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOUTANU MINAI CATALIN nato il 10/10/1980 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNO—el-at-e-~se-al-l-e-pwli; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 35402/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, a seguito di gravame interposto dall'imputato Mihai Catalin Boboutanu, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 25.9.2018 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27751/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Parole chiave

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pena minima controllo della commisurazione della pena attenuazione della pena responsabilità penale dei minori caso poco grave gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
art. 613 cod. proc. pen
Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOUTANU MINAI CATALIN nato il 10/10/1980 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNO—el-at-e-~se-al-l-e-pwli; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 35402/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, a seguito di gravame interposto dall'imputato Mihai Catalin Boboutanu, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 25.9.2018 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato per violazione del divieto di reformatio in pejus, violazione del diritto di difesa, censurandosi altres' la mancata concessione delle attenuanti generiche. L'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2021 Il consigliere estensore Il residente Ang lo Capozzi i 19 114