Ordinanza — n. 27749/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLANO PIETRO nato a LIVORNO il 07/01/1980 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Cappellano Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Livorno, per avergli applicato la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. nel testo vigente, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine al reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dalla commissione del fatto in ora notturna. Deduce inosservanza degli artt. 178 lett. c), 180 cod. proc. pen., nonché falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. pen., in riferimento all'eccezione di violazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione al riguardo; inosservanza dell'art. 186. comma 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 442 cod. proc. pen, art. 183 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27749/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 442 cod. proc. pen. nel testo vigente, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine al reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dalla commissione del fatto in ora notturna. Deduce inosservanza degli artt. 178 lett. c), 180 cod. proc. pen., nonché falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. pen., in riferimento all'eccezione di violazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione al riguardo; inosservanza dell'art. 186. comma 2, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLANO PIETRO nato a LIVORNO il 07/01/1980 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cappellano Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Livorno, per avergli applicato la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. nel testo vigente, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine al reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dalla commissione del fatto in ora notturna. Deduce inosservanza degli artt. 178 lett. c), 180 cod. proc. pen., nonché falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. pen., in riferimento all'eccezione di violazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione al riguardo; inosservanza dell'art. 186. comma 2, lett.
c) e comma 2-bis, cod. strada; mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, per quanto sintetica, rende conto di tutti i proposti motivi di gravame, con motivazione adeguata e immune dai vizi denunciati. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco a Ciampi DEPOSITATA IN CAPCELLERIA