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Ordinanza — n. 27748/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lacking critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27748/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that acquitted him of one traffic offense while maintaining liability for another, arguing violations of the Road Code and insufficient reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere complaints about facts without the required critical analysis of the lower court's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 186, 187 c.o.s.: Appeals must be based on critical analysis of the contested judgment's reasoning; mere complaints regarding factual assessments or alternative interpretations of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of critical analysis traffic offenses Road Code violations sufficienza della testimonianza deposizione inattendibile testimone a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 186 c.o.s.
strada, con conseguente rideterminazione di pena, ha confermato la statuizione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod.
Art. 187 c.o.s.
De Filippo Nico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per averlo assolto dal reato di cui all'art. 187, comma 8, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPO NICO nato a CASARANO il 05/02/1994 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

De Filippo Nico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per averlo assolto dal reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada, con conseguente rideterminazione di pena, ha confermato la statuizione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Deduce violazione dell'art. 186 cod. strada, nonché mancanza e illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione ovvero una lettura alternativa delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità; esse, inoltre, non sono scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata che ha adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, i medesimi profili di censura. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te Daniela Dawan Francesco Ciampi ' DE Pn 1TATA IN C i 1 9 f2CLILER