Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction citing inconclusive constitutional challenge and lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Damiani inadmissible regarding his conviction for driving under the influence. Damiani argued that Article 186 of the Road Code was unconstitutional based on a specific Constitutional Court ruling, claiming illogical reasoning in the lower court's decision. The court rejected this because the cited precedent involved different facts and Damiani failed to provide concrete evidence proving the alcohol testing device malfunctioned or was improperly maintained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 cod. strada; Art. 113 Cost.; The appeal is inadmissible when the constitutional challenge relies on a precedent with distinct factual matrices and the appellant fails to substantiate claims regarding equipment malfunction or maintenance defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI ALBERTO nato a NOVI LIGURE il 21/03/1987 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Damiani Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte' Torino che ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Alessandria per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna Il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità dell'articolo 186 cod. strada alla luce della sentenza n.113/2015 della Corte Costituzionale, nonché illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché sviluppa considerazioni in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il richiamo alla citata sentenza della Corte Costituzionale è inconferente, atteso che la stessa atteneva a fattispecie ed accertamenti del tutto differenti. Né il ricorrente ha fornito alcun elemento concreto per dimostrare l'asserito difetto di funzionamento o la mancata manutenzione dello strumento di rivelazione del tasso alcolemico rilevato nel caso di specie. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francescofr1aia Ciampi DEPO