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Ordinanza — n. 27746/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27746/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27746/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZOTTI ROBERTO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 06/12/1976 avverso la sentenza del 11/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Y Pezzotti Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di un incidente, confermando nel resto. Deduce mancanza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto (in data 30/09/2020). La sentenza, pronunciata in data 11/05/2026, è stata depositata in cancelleria il 20/05/2016. Il difensore, presente alla lettura del dispositivo, non aveva diritto all'avviso, né il giudice non aveva preso termine per il deposito. Il termine di impugnazione era pari a giorni trenta dalla scadenza dei termini (di giorni quindici) dall'avvenuto deposito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27746/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce mancanza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto (in data 30/09/2020). La sentenza, pronunciata in data 11/05/2026, è stata depositata in cancelleria il 20/05/2016. Il difensore, presente alla lettura del dispositivo, non aveva diritto all'avviso, né il giudice non aveva preso termine per il deposito. Il termine di impugnazione era pari a giorni trenta dalla scadenza dei termini (di giorni quindici) dall'avvenuto deposito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità scemata azione di responsabilità motivi di cassazione allegazione motivata controllo della commisurazione della pena riscossione di pene pecuniarie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZOTTI ROBERTO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 06/12/1976 avverso la sentenza del 11/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Y

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pezzotti Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di un incidente, confermando nel resto. Deduce mancanza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto (in data 30/09/2020). La sentenza, pronunciata in data 11/05/2026, è stata depositata in cancelleria il 20/05/2016. Il difensore, presente alla lettura del dispositivo, non aveva diritto all'avviso, né il giudice non aveva preso termine per il deposito. Il termine di impugnazione era pari a giorni trenta dalla scadenza dei termini (di giorni quindici) dall'avvenuto deposito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francescq1fara Ciampi