Ordinanza — n. 27745/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGRO EMILIANO nato a BUSTO ARSIZIO il 27/03/1971 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sgrò Emiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia confermativa della pronuncia del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla affermazione di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità, atteso, altresì, che le medesime sono già state adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente e non illogico apparato argomentativo. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27745/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, cod. strada. Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla affermazione di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità, atteso, altresì, che le medesime sono già state adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente e non illogico apparato argomentativo. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGRO EMILIANO nato a BUSTO ARSIZIO il 27/03/1971 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sgrò Emiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia confermativa della pronuncia del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla affermazione di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità, atteso, altresì, che le medesime sono già state adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente e non illogico apparato argomentativo. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco mpi f P IN i /2, N z , i 9 2021 111 i ,.... .,