Ordinanza — n. 27743/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORICE PATRIZIO nato a SARNO il 18/05/1994 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sorice Patrizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato quella del Tribunale di Salerno per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Deduce inosservanza e/o erronea applicazione, nonché vizio di motivazione con riguardo all'art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 285/1992, con riferimento all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. ed all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione ovvero una lettura alternativa delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità; esse, inoltre, non sono scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata con cui, pertanto, non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27743/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 189, comma 7, cod. strada. Deduce inosservanza e/o erronea applicazione, nonché vizio di motivazione con riguardo all'art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 285/1992, con riferimento all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. ed all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione ovvero una lettura alternativa delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità; esse, inoltre, non sono scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata con cui, pertanto, non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORICE PATRIZIO nato a SARNO il 18/05/1994 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sorice Patrizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato quella del Tribunale di Salerno per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Deduce inosservanza e/o erronea applicazione, nonché vizio di motivazione con riguardo all'art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 285/1992, con riferimento all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. ed all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione ovvero una lettura alternativa delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità; esse, inoltre, non sono scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata con cui, pertanto, non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Mi