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Ordinanza — n. 27743/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27743/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27743/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORICE PATRIZIO nato a SARNO il 18/05/1994 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sorice Patrizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato quella del Tribunale di Salerno per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Deduce inosservanza e/o erronea applicazione, nonché vizio di motivazione con riguardo all'art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 285/1992, con riferimento all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. ed all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione ovvero una lettura alternativa delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità; esse, inoltre, non sono scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata con cui, pertanto, non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27743/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 189, comma 7, cod. strada. Deduce inosservanza e/o erronea applicazione, nonché vizio di motivazione con riguardo all'art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 285/1992, con riferimento all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. ed all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione ovvero una lettura alternativa delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità; esse, inoltre, non sono scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata con cui, pertanto, non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale risarcimento per errore giudiziario luogo del reato responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
ed all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORICE PATRIZIO nato a SARNO il 18/05/1994 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sorice Patrizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato quella del Tribunale di Salerno per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Deduce inosservanza e/o erronea applicazione, nonché vizio di motivazione con riguardo all'art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 285/1992, con riferimento all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. ed all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione ovvero una lettura alternativa delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità; esse, inoltre, non sono scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata con cui, pertanto, non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Mi