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Ordinanza — n. 27742/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction for generic lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27742/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to provide specific legal and factual grounds against the lower court's reasoning. The appellant argued for a lack of motivation regarding aggravating circumstances and mitigating factors, but the court found the original judgment's arguments linear and coherent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 186, 131-bis c.p.: Appeals must specifically contrast the contested decision's arguments with precise legal and factual grounds; generic criticisms without such comparison render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds drunk driving conviction aggravating circumstances procedural defect asserzione difendibile calciatore professionista delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 186 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
artt. 186 d.lgs. 285/1992
Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 186 d.lgs. 285/1992 e 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA CARLO nato a PALERMO il 06/10/1990 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Navarra Carlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna. Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 186 d.lgs. 285/1992 e 131-bis cod. pen., nonché vizi di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 113 e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata ne esclude la ricorrenza dei presupposti «tenuto conto del fatto che l'imputato è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza in pieno centro abitato ed in orario notturno», circostanza quest'ultima ritenuta sufficiente ad escludere il requisito della particolare tenuità del fatto, trattandosi di circostanza che, anzi, costituisce un'aggravante ai sensi dell'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada.

Anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione si appalesa del tutto incensurabile, evidenziando che, non solo, non si ravvisano significativi elementi di segno positivo utilizzabili in senso favorevole all'imputato, ma che risulta che questi, oltre a circolare in stato di ebbrezza in pieno centro abitato, fosse già gravato da una precedente condanna, in via definitiva, per più reati di rapina. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore r Il Presidente I D Daniela Dawan IN CA ; FrAnces aria Cia