Ordinanza — n. 27741/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETTI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/07/1974 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Cerquetti Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona confermativa della pronuncia del Tribunale di Fermo per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Deduce vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in reazione all'elemento psicologico del contestato reato. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 95 d.P.R. 115/2002; Ordinanza — n. 27741/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 115/2002. Deduce vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in reazione all'elemento psicologico del contestato reato. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETTI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/07/1974 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cerquetti Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona confermativa della pronuncia del Tribunale di Fermo per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Deduce vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in reazione all'elemento psicologico del contestato reato. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Si tratta, inoltre, di doglianze volte a prefigurare una rivalutazione ovvero una rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco m i DEP OSITATA IN CA.Plr:.