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Ordinanza — n. 27740/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27740/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27740/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOLI SERGIO nato a MIRANDOLA il 20/07/1949 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Giglioli Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna confermativa della pronuncia del Tribunale di Modena per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna. Deduce erronea applicazione dell'art. 186, comma 5, cod. strada. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente propone doglianze non consentite in sede di legittimità, perché non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata con la quale, pertanto, non si confronta, atteso che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27740/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce erronea applicazione dell'art. 186, comma 5, cod. strada. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente propone doglianze non consentite in sede di legittimità, perché non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata con la quale, pertanto, non si confronta, atteso che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori deposizione inattendibile risarcimento per atto illecito gravi addebiti penali impunità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOLI SERGIO nato a MIRANDOLA il 20/07/1949 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giglioli Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna confermativa della pronuncia del Tribunale di Modena per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna. Deduce erronea applicazione dell'art. 186, comma 5, cod. strada. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente propone doglianze non consentite in sede di legittimità, perché non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata con la quale, pertanto, non si confronta, atteso che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco ampi _ DE POSTATA IN