Ordinanza — n. 27739/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALIDI VALBON nato il 06/02/1992 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Halidi Valbon ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona confermativa dell'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all'art. 189 cod. strada. Deduce violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, con riguardo all'elemento soggettivo del reato e con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso sono, invero, costituiti da mere doglianze in punto di fatto il cui vaglio è evidentemente precluso a questa Corte di legittimità. Si tratta, peraltro, di profili di censura non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato e già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui osservazioni il ricorrente non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27739/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 189 cod. strada. Deduce violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, con riguardo all'elemento soggettivo del reato e con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso sono, invero, costituiti da mere doglianze in punto di fatto il cui vaglio è evidentemente precluso a questa Corte di legittimità. Si tratta, peraltro, di profili di censura non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato e già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui osservazioni il ricorrente non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALIDI VALBON nato il 06/02/1992 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Halidi Valbon ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona confermativa dell'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all'art. 189 cod. strada. Deduce violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, con riguardo all'elemento soggettivo del reato e con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso sono, invero, costituiti da mere doglianze in punto di fatto il cui vaglio è evidentemente precluso a questa Corte di legittimità. Si tratta, peraltro, di profili di censura non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato e già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui osservazioni il ricorrente non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco M »a Ciampi DEPOSITATA IN CANCE