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Ordinanza — n. 27738/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27738/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27738/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSELLI EMANUELE nato a PRATO il 06/02/1981 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Tasselli Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Prato in ordine al reato di omicidio colposo cagionato dall'inosservanza delle norme sulla circolazione stradale. Deduce la mancata citazione in entrambi i giudizi di merito e la intervenuta prescrizione del reato. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27738/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la dedotta prescrizione del reato, giacché la norma di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., stabilisce che, con riguardo al reato contestato al ricorrente (omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale), il termine di prescrizione è raddoppiato (dovendosi considerare pari ad anni 15).

Parole chiave

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azione di responsabilità testimone a carico allegazioni fattuali non credibili circostanza attenuante onere della prova difetto di prova del nesso causale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSELLI EMANUELE nato a PRATO il 06/02/1981 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tasselli Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Prato in ordine al reato di omicidio colposo cagionato dall'inosservanza delle norme sulla circolazione stradale. Deduce la mancata citazione in entrambi i giudizi di merito e la intervenuta prescrizione del reato. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la dedotta prescrizione del reato, giacché la norma di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., stabilisce che, con riguardo al reato contestato al ricorrente (omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale), il termine di prescrizione è raddoppiato (dovendosi considerare pari ad anni 15).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Fra ncesc lampi w`a"-•- I i IDNECPA C1C5-1L-Ir—E-9‘