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Ordinanza — n. 27737/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27737/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27737/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO COCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 28/07/1991 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lo Coco Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato di guida in stato di ebrezza aggravato dall'ora notturna. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, solleva censure del tutto generiche che non si confrontano con la sentenza impugnata che ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di non riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27737/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, solleva censure del tutto generiche che non si confrontano con la sentenza impugnata che ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di non riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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cooperazione giudiziaria in materia penale allegazioni di persecuzione contraddittorie responsabilità per i danni ambientali traffico di cocaina delitto contro l'ambiente inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. proc. pen
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, solleva censure del tutto generiche che non si confrontano con la sentenza impugnata che ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di non riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO COCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 28/07/1991 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo Coco Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato di guida in stato di ebrezza aggravato dall'ora notturna. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, solleva censure del tutto generiche che non si confrontano con la sentenza impugnata che ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di non riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata.

In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presid te Daniela Dawan Francesco la Ciampi Pn-, c -"•-• $1DEP •