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Ordinanza — n. 27736/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27736/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27736/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GUERRA FILOMENA MARIA nato a VALSINNI il 10/11/1966 dalla parte civile GUERRA ROSITA nato a MATERA il 02/09/1970 nel procedimento a carico di: DE NITTIS ERNESTO nato a PISTICCI il 07/11/1949 MIGLIO ROSANNA nato a MATERA il 18/01/1966 inoltre: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27736/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità.

Parole chiave

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responsabilità ospedaliera malattia e maternità decisioni in materia medica indicazioni sulla salute causa civile cassa malati pubblica
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GUERRA FILOMENA MARIA nato a VALSINNI il 10/11/1966 dalla parte civile GUERRA ROSITA nato a MATERA il 02/09/1970 nel procedimento a carico di: DE NITTIS ERNESTO nato a PISTICCI il 07/11/1949 MIGLIO ROSANNA nato a MATERA il 18/01/1966 inoltre: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Guerra Filomena Maria e Guerra Rosita, parti civili costituite nel procedimento in epigrafe indicato, ricorrono, con un unico atto redatto dal comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile l'appello da queste proposto avverso la sentenza emessa nei confronti di De Níttis Ernesto e Miglio Rosanna dal Tribunale di Matera, in ordine al reato di cui agli artt. 113, 589 cod. pen. Deducono violazione degli artt. 591 e 592 cod. proc. pen., nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza e/o illogicità della motivazione, in particolare per non avere la sentenza impugnata motivato sulla specificità dell'appello proposto.

In data 01/02/2021, l'avv. Maria Rosaria Cipriano nell'interesse dell'ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera ha depositato nella cancelleria di questa Settima Sezione memoria difensiva con cui chiede che i ricorsi presentati dalle menzionate parti civili siano dichiarati inammissibili. I ricorsi sono inammissibili. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni della Corte di appello di Potenza, il ricorrente si limita a censure generiche e aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. è d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità.

All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesj4,81apa..• Ciampi _ rDEPOSI