Ordinanza — n. 27735/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA LUCA nato a PALERMO il 31/07/1975 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Reina Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di guida di cui all'art. 186, commi 2 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27735/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA LUCA nato a PALERMO il 31/07/1975 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reina Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di guida di cui all'art. 186, commi 2 lett.
b) e 2-sexies cod. strada. Lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorso è inammissibile. Quanto all'esclusione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello di Palermo evidenzia come il tasso alcolemico fosse ben superiore al minimo previsto dalla soglia di riferimento, tanto da risultare prossimo all'ultima, più grave, fascia di rilevanza penale e come l'imputato circolasse in una delle principali arterie della città, particolarmente trafficate anche in orario notturno.
A fronte di siffatte puntuali e corrette argomentazioni, il ricorrente si limita a censure generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità. Manifestamente infondato è il secondo motivo alla luce della congrua motivazione della sentenza impugnata che - ricordato come la richiesta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità costituisca esercizio di una facoltà discrezionale del giudice da compiersi secondo i criteri di cui all'art.133 cod. proc. pen. - ha richiamato i plurimi precedenti di cui è gravato l'imputato tali da rendere palese l'inidoneità della pena sostitutiva a consentirne la rieducazione.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco