Italian Supreme Court dismisses appeal against traffic conviction for mere complaint and invalid prescription argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Monte Rosario Dario inadmissible, rejecting his claims regarding the application of criminal law and the extinction of the offense. The court held that the Court of Appeal correctly found the statute of limitations had not expired due to a suspension caused by the defense attorney's absence. Consequently, the appeal was dismissed as it consisted of mere complaints on facts and an unfounded legal argument, resulting in a conviction for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 157 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of facts, limiting its review to legal errors and excluding pure complaints on facts or unfounded statutory limitation arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTE ROSARIO DARIO nato a STUTTGARD( GERMANIA) il 09/03/1991 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Monte Rosario Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Sciacca in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada. Deduce erronea applicazione della legge penale con riguardo al giudizio di colpevolezza dell'imputato, nonché violazione dell'art. 157 cod. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato l'avvenuta estinzione del reato. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Giova ricordare che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha più volte ribadito che è preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Il secondo motivo, afferente all'asserita maturata prescrizione del reato, è manifestamente infondato: la Corte di appello, infatti, ha correttamente rilevato come il termine di prescrizione non fosse decorso, essendovi stata, in grado di appello, una sospensione del termine dal 05/05/2019 al 12/02/2020, per astensione del difensore.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesc 1 1aria Ciampi 0,44//e,gx , E p