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Ordinanza — n. 27732/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27732/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27732/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NODARI MARCO nato a BRENO il 01/06/1986 avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Nodari Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brescia per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione in relazione alla pena. Il ricorso è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata, dopo compiuto esame delle deduzioni difensive, si appalesa, non solo esistente, ma, altresì, del tutto adeguata. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 27732/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione in relazione alla pena. Il ricorso è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata, dopo compiuto esame delle deduzioni difensive, si appalesa, non solo esistente, ma, altresì, del tutto adeguata. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva corresponsabilità della vittima difetto di motivazione testimone a carico alibi false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione in relazione alla pena.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NODARI MARCO nato a BRENO il 01/06/1986 avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nodari Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brescia per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione in relazione alla pena. Il ricorso è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata, dopo compiuto esame delle deduzioni difensive, si appalesa, non solo esistente, ma, altresì, del tutto adeguata. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco ria Ciampi .../S,/ ,D EPOSITATA CEL E