Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and manifestly unfounded arguments against a lower court's consistent reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alfonso Cardona Edison Fernando inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a lower court's conviction for negligent injuries, arguing for a non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints precluded at the cassation level and were manifestly unfounded given the coherent reasoning in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or manifestly unfounded arguments are inadmissible when the lower court's decision demonstrates consistent and exhaustive reasoning based on the evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFONSO CARDONA EDISON FERNANDO nato il 29/03/1987 avverso la sentenza del 26/05/2020 del GIUDICE DI PACE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alfonso Cardona Edison Fernando ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Vicenza che lo ha dichiarato responsabile del reato di lesioni colpose, cagionate da inosservanza dell'art. 143, commi 3 e 13, cod. strada. Lamenta l'omessa assoluzione e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, precluse al giudice di legittimità, e perché le censure proposte si appalesano manifestamente infondate, atteso che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che lo stesso è connotato da motivazione coerente, logica e conforme all'esauriente disamina del compendio probatorio. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Ma4ytisarapi /), t ---••• •