Ordinanza — n. 27730/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZO DENNY nato a BOLOGNA il 26/10/1990 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Azzo Denny ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato che, dichiarato non diversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica, e ritenuta la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena finale relativa al reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa del codice della strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 62 n. 6 cod. pen., nonché in relazione all'art. 163, comma 3, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27730/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena finale relativa al reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa del codice della strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 62 n. 6 cod. pen., nonché in relazione all'art. 163, comma 3, cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZO DENNY nato a BOLOGNA il 26/10/1990 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Azzo Denny ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato che, dichiarato non diversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica, e ritenuta la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena finale relativa al reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa del codice della strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 62 n. 6 cod. pen., nonché in relazione all'art. 163, comma 3, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perché costituito da motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, giacché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati, congrui, riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Occorre rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presid Daniela Dawan Francesco Ciampi ( „D EPOSITATA IN CANc'ELLER