Ordinanza — n. 27728/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO GIUSEPPE nato a SONDRIO il 27/06/1964 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Catanzaro Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di colpevolezza espressa dal Tribunale di Sondrio in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 27728/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO GIUSEPPE nato a SONDRIO il 27/06/1964 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Catanzaro Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di colpevolezza espressa dal Tribunale di Sondrio in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett.
a) e b), cod. strada, e 192, 533, 546 e 605 cod. proc. pen.; violazione di legge con riferimento agli artt. 186 cod. strada, 157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata appare connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. L'impugnazione, inoltre, non si confronta effettivamente con la motivazione delle due sentenze di merito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente