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Ordinanza — n. 27727/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction citing procedural non-compliance and insufficient legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27727/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding procedural violations and contradictory reasoning. The defense argued for a specific balancing test between general mitigating factors and the aggravating circumstance of provoking an accident, while the lower court had already applied maximum statutory mitigation. The appellate court's reasoning was deemed sufficient and logical, rendering the generic criticisms by the appellant legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 69 c.p.: Appeals based on mere complaints of fact or generic legal criticisms without specific legal arguments are inadmissible when the lower court has provided sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drunk driving conviction provocation of accident mitigating circumstances procedural non-compliance asserzione difendibile declinatoria di competenza gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 69 c.p.
art. 62-bis cod. pen
Ha, invero, osservato che il primo giudice, avendo già concretamente operato la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGOVIC DEJAN nato il 01/01/1966 avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dragovic Dejan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che a confermato la sentenza del Tribunale di Verona per il reato di guida in stato di ebbrezza, in orario notturno, con provocazione di un incidente stradale. Deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di una prova decisiva; violazione dell'art.69 cod. pen. Con memoria pervenuta in cancelleria il 02/02/2021, il difensore dell'imputato ha sostenendo l'ammissibilità del ricorso, in specie per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso con cui censura la mancanza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante della provocazione di un incidente stradale.

Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi, costituiti peraltro da mere doglianze in punto di fatto, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Venezia, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche e aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, oggetto del terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha offerto sufficiente e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ha, invero, osservato che il primo giudice, avendo già concretamente operato la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. nella sua massima estensione, aveva implicitamente effettuato l'invocato giudizio di prevalenza. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il P