Ordinanza — n. 27726/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINELLA GIAMPIERO nato a TARANTO il 27/02/1974 avverso la sentenza del 19/09/2019 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Elto avviso alle p-a-FtT T) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Tinella Giampiero ricorre avverso la sentenza applicativa di pena pronunciata dal Tribunale di Taranto per il reato aggravato di intermediazione illecita di manodopera in concorso. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice operato la previa valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27726/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINELLA GIAMPIERO nato a TARANTO il 27/02/1974 avverso la sentenza del 19/09/2019 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Elto avviso alle p-a-FtT T) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tinella Giampiero ricorre avverso la sentenza applicativa di pena pronunciata dal Tribunale di Taranto per il reato aggravato di intermediazione illecita di manodopera in concorso. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice operato la previa valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco ria Ciampi L) '71 C) S TA T A J I