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Ordinanza — n. 27724/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late filing, rejecting claims of procedural violations and defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27724/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the statutory deadline for filing. The appellant argued for procedural violations and defense rights, but the court found the appeal was clearly filed on December 19, 2018, well after the required period. Consequently, the court rejected the claims as unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The court must dismiss an appeal as inadmissible when the filing date is manifestly proven to exceed the statutory time limit, rendering any alleged procedural violations or defense right violations unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal deadline inadmissible appeal procedural violation claim defense rights violation manifestly unfounded appeal court costs and fine Cassation procedure controversia di sicurezza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Esso, infatti, lamenta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali che dimostrano inequivocabilmente come l'appello dell'imputato sia stato depositato il 19/12/2018 e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA PASQUALE nato a MESAGNE il 07/08/1973 avverso l'ordinanza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Moccia Pasquale ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto perché tardivo. Deduce violazione di legge e violazione dei diritti della difesa. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Esso, infatti, lamenta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali che dimostrano inequivocabilmente come l'appello dell'imputato sia stato depositato il 19/12/2018 e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco filaria Ciampi