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Ordinanza — n. 27723/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical motivation regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27723/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Milanovic Valentino inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the territorial court failed to logically justify the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the lower court had already conducted a thorough and logical examination of the defense's arguments, rendering the appeal procedurally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 2 lett. b) c.p.p.; Art. 360 n. 2 lett. c) c.p.p.: An appeal based on a lack of logical motivation is inadmissible if the lower court has already provided a congruent and reasoned examination of the defense's submissions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of logical motivation generic mitigating circumstances procedural defect aggravated theft conviction lesione al piede lesione al polso causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 2 lett. b) c.p.p.
Art. 360 n. 2 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC VALENTINO nato a SASSARI il 13/01/1993 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Milanovic Valentino ricorre avverso la sentenza della Core di appello di Messina che ha confermato la pronuncia, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Messina per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Deduce manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale motiva congruamente e con motivazione logica, dando atto di aver previamente effettuato adeguato esame delle deduzioni difensive. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco a ia Ciampi DE !N POSITATA CANCELLE