Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27721/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against abbreviated trial conviction for fraud and theft due to adequate sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27721/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Simone Sola inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud and theft under an abbreviated procedure. Sola argued for a lighter sentence, claiming errors in legal application and sentencing logic, but the appellate court had already thoroughly examined these defenses. The Supreme Court ruled that the territorial court's reasoning was sufficient and logical, thus rejecting the grounds for review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, 110, 624, 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen.; An appeal challenging the sentencing reasoning in an abbreviated criminal trial is inadmissible if the lower court provided a logical and adequate examination of the defense arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbreviated criminal procedure sentencing reasoning adequacy inadmissibility of appeal fraud and theft offenses Cassazione Roma decision deposizioni attendibili alibi testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA SIMONE nato a PESCARA il 05/11/1991 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sola Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di colpevolezza, resa a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Pescara per i reati ascritti in rubrica (artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.). Deduce erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in riferimento alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale motiva congruamente e con motivazione logica, dando atto di aver previamente effettuato adeguato esame delle deduzioni difensive. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Mri Ciampi POSA :N •,,,m(.:.; L