Ordinanza — n. 27715/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERON FRANCO nato a CAMISANO VICENTINO il 26/05/1953 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Ceron Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, dichiarandolo responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Con un unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27715/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERON FRANCO nato a CAMISANO VICENTINO il 26/05/1953 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ceron Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, dichiarandolo responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Con un unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Invero, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Venezia, il ricorrente si limita a censure generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presu3nte Daniela Dawan I _ ..__._ Francesco iMja Ciampi IN