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Ordinanza — n. 27714/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against reduced sentence for attempted theft due to lack of factual re-evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27714/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Matteo Caravello's appeal inadmissible, rejecting his claim that the Court of Appeal improperly reduced his sentence for attempted theft. Caravello argued the lower court failed to consider alternative fact reconstructions and misbalanced aggravating circumstances, but the Court ruled that appellate courts lack the power to re-evaluate factual elements. Consequently, the decision stands because the Court of Appeal's assessment of facts falls exclusively within the jurisdiction of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters, limiting its review to legal errors and ensuring the trial judge retains exclusive authority over factual appreciation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Factual Re-evaluation Attempted Theft Sentencing Reduction Judicial Review Limits Aggravating Circumstances motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
La Corte regolatrice ha più volte ribadito che è preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv.
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO MATTEO nato a PALERMO il 23/09/1964 avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Caravello Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo, per avere riqualificato come tentativo il contestato reato di furto pluriaggravato, gli ha ridotto la pena. Deduce vizio di motivazione per non avere la Corte di merito tenuto conto della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa, anche con riguardo all'invocata esclusione delle contestate aggravanti, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha più volte ribadito che è preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Quanto al trattamento punitivo, oggetto della seconda doglianza, esso risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2021 Il Consigliere estensore