Ordinanza — n. 27602/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSINI MARCELLO nato a MILANO il 03/06/1970 avverso l'ordinanza del 30/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 30/12/2020, dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'istanza di rescissione del giudicato proposta da ORSINI Marcello, in relazione alle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Voghera in data 27/05/2009 e 29/11/2010. Propone personalmente ricorso per cassazione l'ORSINI, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27602/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone personalmente ricorso per cassazione l'ORSINI, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSINI MARCELLO nato a MILANO il 03/06/1970 avverso l'ordinanza del 30/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 30/12/2020, dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'istanza di rescissione del giudicato proposta da ORSINI Marcello, in relazione alle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Voghera in data 27/05/2009 e 29/11/2010. Propone personalmente ricorso per cassazione l'ORSINI, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017.
Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il ConsigrIreAstensore Il Pr idente VITTORIO , / ZIENZA PIERO MESS D'AGOSTINIIN 7A T I CAP,!CELLERIA 16 LUG 2021 I