Ordinanza — n. 27601/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMON MIHAI NICOLAE nato a BACAU( ROMANIA) il 05/12/1992 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 18/11/2020, riformava parzialmente (ritenendo l'ipotesi tentata, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio anche con l'eliminazione dell'interdizione dai pubblici uffici, e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 21/07/2020 dal G.u.p. del Tribunale di Torino, con la quale SOLOMON Mihai Nícolae era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il SOLOMON, a mezzo del proprio difensore, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che "la sentenza oggetto di ricorso è stata dunque emessa in violazione dell'art. 63 co.2 c.p.p. e come tale deve essere annullata".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63 cod. proc. Pen; Ordinanza — n. 27601/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. Sia la prospettata necessità di emettere sentenza per non aver commesso il fatto, sia la violazione dell'art. 63 cod. proc. Pen., risultano infatti meramente enunciate, senza alcuna articolazione di argomenti giustificativi a sostegno di tali affermazioni, né alcun richiamo a risultanze acquisite. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si ritiene equa, alla luce della struttura del ricorso - di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMON MIHAI NICOLAE nato a BACAU( ROMANIA) il 05/12/1992 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 18/11/2020, riformava parzialmente (ritenendo l'ipotesi tentata, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio anche con l'eliminazione dell'interdizione dai pubblici uffici, e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 21/07/2020 dal G.u.p. del Tribunale di Torino, con la quale SOLOMON Mihai Nícolae era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il SOLOMON, a mezzo del proprio difensore, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che "la sentenza oggetto di ricorso è stata dunque emessa in violazione dell'art. 63 co.2 c.p.p. e come tale deve essere annullata".
Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. Sia la prospettata necessità di emettere sentenza per non aver commesso il fatto, sia la violazione dell'art. 63 cod. proc. Pen., risultano infatti meramente enunciate, senza alcuna articolazione di argomenti giustificativi a sostegno di tali affermazioni, né alcun richiamo a risultanze acquisite. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si ritiene equa, alla luce della struttura del ricorso - di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consi ierie Estensore Il Pr idente VITTORI PAZIENZA PIERO MESS I D'AGOSTINI DEPOSTA CANCELLERIA I 16 LUG 2