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Ordinanza — n. 27600/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27600/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27600/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRENGA SIMONE nato a LATINA il 01/12/1986 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 12/10/2020, riformava parzialmente (dichiarando estinto per prescrizione il reato di ricettazione, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 10/12/2014, nei confronti di GRENGA Simone, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il GRENGA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27600/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 648-bis cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il GRENGA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Parole chiave

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contravvenzione alla circolazione violazione grave delle norme della circolazione ricettazione riciclaggio di capitali riciclaggio di denaro recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRENGA SIMONE nato a LATINA il 01/12/1986 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 12/10/2020, riformava parzialmente (dichiarando estinto per prescrizione il reato di ricettazione, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 10/12/2014, nei confronti di GRENGA Simone, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il GRENGA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore , della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, anche al fine di ritenere sussistente il reato di riciclaggio, le risultanze fotografiche comprovanti sia l'apposizione, sul ciclomotore di provenienza furtiva in possesso del GRENGA, di un targhino anch'esso rubato, sia l'inverosimiglianza di un acquisto in buona fede (attesa la diversità di epoca di rilascio del targhino rispetto a quella di fabbricazione del veicolo), sia la contraddittorietà insita nella linea difensiva volta da un lato ad attribuire la disponibilità del mezzo al suocero del GRENGA, e dall'altro a lamentare la mancata escussione di un teste indicato per ricostruire le modalità di acquisto del veicolo da parte del ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 n Il Consi l k ierp Estensore Il P ésidente VITTORI PAZIENZA PIERO MES D'AGOSTINI A, DEPOS TATA IN CANC