Italian Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and attacking persuasiveness of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing specific, reasoned criticism. The appellant challenged the conviction for conspiracy and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these grievances lacked the necessary argumentative depth required for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist of a mere repetition of arguments already dismissed by the court of first instance or if they attack the persuasiveness or adequacy of the reasoning rather than manifest illogicality or contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZIALE CIRO nato a NAPOLI il 23/11/1986 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 49/11/2020, (riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord, in data 14/07/2020, nei confronti di SPEZIALE Ciro, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 497-bis cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione lo SPEZIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del concorso di reati e al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato sia la diversità logica e cronologica del momento acquisitivo del documento rispetto a quello della sua falsificazione, sia il fatto che lo SPEZIALE, nell'attribuirsi la responsabilità per la sola condotta di falsificazione, non aveva offerto alcun chiarimento in ordine alla provenienza del documento poi falsificato con l'apposizione della sua foto e delle sue generalità, rendendo applicabile il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, la quale ha chiarito, in motivazione, che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
In buona sostanza, la decisione della Corte territoriale risulta del tutto in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità» (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hanzaoui, Rv. 266556, relativa ad una fattispecie di falsificazione di un modulo di carta di identità precedentemente rubato).
Quanto alla residua censura, deve osservarsi che la motivazione della Corte in ordine al diniego delle attenuanti generiche - difetto di elementi positivamente valutabili, non potendo in essi ricomprendersi le dichiarazioni dell'imputato, prive di un effettivo contributo alla ricostruzione dei fatti in presenza, tra l'altro, di una solida piattaforma probatoria - risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del0' ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘i la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consi lieré Estensore Itresidente VITTORI PAZIENZA PIERO ME 7../D'AGOSTINI D IN EPO