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Ordinanza — n. 27598/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for procedural defects and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27598/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeals by three defendants inadmissible following a second-instance plea bargain. The appellants argued for re-qualification of crimes or procedural errors, but the court ruled that such grounds were waived upon their initial renunciation of appeal reasons. Consequently, the court held that no specific interest existed to annul the sentencing agreement once the parties had already accepted the terms.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain appeals, the second-instance judge need not address acquittal grounds or absolute nullity, and appeals lacking specific interest to annul the agreement are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived appeal grounds lack of interest second instance sentencing procedural inadmissibility base di calcolo errore nella commisurazione della pena adeguamento dell'importo di base

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 14/09/2020, riformava parzialmente (per quanto qui rileva, accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Law 103/2017, Art. 1, comma 56
Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 14/09/2020, riformava parzialmente (per quanto qui rileva, accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, Sinani
Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, Sinani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REALE ANTONIO nato a NAPOLI il 08/05/1974 SANSONE CRISTOFORO nato a NAPOLI il 05/11/1977 ZAZZARO GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/04/1969 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;_, udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 14/09/2020, riformava parzialmente (per quanto qui rileva, accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 19/12/2018, nei confronti (tra gli altri) di REALE Antonio, SANSONE Cristoforo e ZAZZARO Giovanni, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Propone ricorso per cassazione il REALE, a mezzo del proprio difensore, lamentando che l'accordo recepito dalla Corte d'Appello, che prevedeva la pena base individuata per il capo 79), aveva fatto erroneamente riferimento al reato di ricettazione anziché a quello di furto aggravato ritenuto in sentenza.

Propone ricorso per cassazione il SANSONE, deducendo vizio di motivazione. Propone ricorso per cassazione lo ZAZZARO, deducendo vizio di motivazione quanto al reato associativo ed ai capi 83 e 106 della rubrica. I ricorsi sono inammissibili. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Tali principi impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del SANSONE e dello ZAZZARO, trattandosi di doglianze precluse dall'intervenuta rinuncia ai corrispondenti motivi di appello (entrambi i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quelli riguardanti la determinazione della pena). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il ricorso del REALE, che non ha adeguatamente documentato il fatto che l'accordo non abbia preso in considerazione il reato come riqualificato (la sentenza si limita infatti ad evidenziare che la pena base è stata determinata con riferimento al capo 79).

In ogni caso, il ricorrente non ha chiarito quale sia l'interesse all'annullamento di una pronuncia recettiva di un accordo dallo stesso concluso con il rappresentante della pubblica accusa (cfr. Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, Sinani, Rv. 275948, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che ha accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., anche se il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza»).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 , l Il Consig er Estensore VIYORI PAZIENZA Il Pre&dente PIERO MES INI D'AGOSTINI 'DE POSTA