Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and lack of specific critique on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Leonardini against the Genoa Court of Appeal's partial reform of his conviction inadmissible. Leonardini argued for a violation of law and lack of reasoning regarding his criminal responsibility and the denial of general mitigating circumstances, while the appellate court had previously rejected the link between burglary tools and Leonardini himself. The court dismissed the appeal because the arguments merely repeated those already examined and rejected by the lower court without providing a specific, reasoned critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already deduced in the appeal and expressly rejected by the court of first instance, failing to perform the typical function of a reasoned critique against the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDINI ROBERTO nato a GENOVA il 26/12/1962 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 23/07/2020, riformava parzialmente (eliminando la confisca del danaro e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 17/02/2020, nei confronti di LEONARDINI Roberto, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il LEONARDINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, è invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella reiterazione di censure già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che ha escluso la riferibilità degli arnesi da scasso a soggetti diversi dal LEONARDINI, il quale aveva aperto con le chiavi l'auto in cui essi erano contenuti (si sottolinea tra l'altro, in sentenza, che l'imputato aveva affermato che gli strumenti in questione erano di un a mico, senza peraltro fornire alcun tipo di ulteriori indicazioni).
Per ciò che riguarda la residua censura, deve osservarsi che la motivazione della Corte d'Appello - la quale ha fatto leva sui tredici precedenti a carico, di cui due per lo stesso titolo di reato - risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione » (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consid ière Estensore Il Pre Idente VITTORI PIERO MESS 'AGOSTINI cA N c TA