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Ordinanza — n. 27596/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27596/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27596/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZINFOLLINO LUCIANO nato a ROMA il 25/01/1986 ZINFOLLINO GIOVANNI nato a ROMA il 22/12/1983 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27596/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 29/10/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma, in data 03/02/2020, nei confronti di ZINFOLLINO Luciano e ZINFOLLINO Giovanni, in relazione ai delitti di rapina aggravata loro ascritti in concorso ai capi 2) e 3) nonché - il solo ZINFOLLINO Luciano - all'ulteriore rapina aggravata di cui al capo 1). Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo vizio di motivazione quanto al travisamento della prova.

Parole chiave

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testimonianza della vittima dichiarazioni inverosimili altri capi d'accusa gravi addebiti penali verosimiglianza della persecuzione attendibilità dei testimoni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZINFOLLINO LUCIANO nato a ROMA il 25/01/1986 ZINFOLLINO GIOVANNI nato a ROMA il 22/12/1983 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 29/10/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma, in data 03/02/2020, nei confronti di ZINFOLLINO Luciano e ZINFOLLINO Giovanni, in relazione ai delitti di rapina aggravata loro ascritti in concorso ai capi 2) e 3) nonché - il solo ZINFOLLINO Luciano - all'ulteriore rapina aggravata di cui al capo 1). Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo vizio di motivazione quanto al travisamento della prova.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, per un verso, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).

In tale condivisibile quadro ermeneutico, da cui non vi è motivo di discostarsi, risulta evidente l'inammissibilità della censura, non essendo le dichiarazioni della persona offesa state utilizzate dalla sola Corte d'Appello per rispondere ai rilievi formulati dalla sentenza di primo grado, né tanto meno ricorrendo l'ipotesi del travisamento macroscopico. Va anzi sottolineato che, dallo stesso ricorso, emergono solo dei dubbi sul compendio probatorio (si contesta solo la sussistenza di una "sufficiente certezza"): un compendio, peraltro, compiutamente e diffusamente analizzato dalla Corte territoriale, che ha escluso la dedotta incompatibilità tra le dichiarazioni ed i filmati sottolineando la piena attendibilità di quanto riferito dalla persona offesa con riferimento a tutti gli episodi delittuosi in contestazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 n Il Consi bere Estensore l Presidente VITTOR AZIENZA PIERO MES D'AGOSTINI ,'DEP O'SITATA IN CANC.::FH.