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Ordinanza — n. 27595/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27595/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27595/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESANTI VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 05/04/1961 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 11/10/2018, nei confronti di MONTESANTI Antonio, in relazione al reato di truffa a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il MONTESANTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della truffa e alla mancata riqualificazione dei fatti come vertenza civilistica, violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27595/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Prive della necessaria specificità risultano le residue censure, che difettano di un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale sia nella parte in cui ha escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, sia nella parte in cui ha esaustivamente esposto le ragioni a sostegno della ritenuta applicabilità della recidiva qualificata contestata al MONTESANTI. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ijir ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritiro della querela penale falsificazione di monete
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESANTI VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 05/04/1961 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 11/10/2018, nei confronti di MONTESANTI Antonio, in relazione al reato di truffa a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il MONTESANTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della truffa e alla mancata riqualificazione dei fatti come vertenza civilistica, violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i primi tre motivi di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, anche al fine di ritenere il dolo iniziale tipico della truffa, il dettagliato racconto della persona offesa, da cui era emersa la condotta del MONTESANTI che non solo non aveva restituito il campionario a suo tempo consegnato, ma aveva sempre tergiversato fino a non presentarsi all'appuntamento concordato per risolvere la questione, ed infine aveva repentinamente chiuso la comunicazione, quando la persona offesa tentò di contattarlo durante la redazione della querela.

Prive della necessaria specificità risultano le residue censure, che difettano di un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale sia nella parte in cui ha escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, sia nella parte in cui ha esaustivamente esposto le ragioni a sostegno della ritenuta applicabilità della recidiva qualificata contestata al MONTESANTI. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ijir ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;l$ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consiger Estensore Il &iente VITTORIà AZIENZA PIERO ME I D'AGOSTI