Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27593/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27593/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27593/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH IBRAHIMA nato il 17/03/1998 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 23/07/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 10/04/2019, nei confronti di DRAMMEH Ibrahima, in relazione ai delitti di rapina aggravata a lui ascritto in concorso al capo 1 (in esso assorbito quello di lesioni aggravate di cui al capo 2). Propone ricorso per cassazione il DRAMMEH, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto al travisamento della prova dichiarativa e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27593/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Palermo, in data 10/04/2019, nei confronti di DRAMMEH Ibrahima, in relazione ai delitti di rapina aggravata a lui ascritto in concorso al capo 1 (in esso assorbito quello di lesioni aggravate di cui al capo 2). Propone ricorso per cassazione il DRAMMEH, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto al travisamento della prova dichiarativa e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.

Parole chiave

Generato dall'IA
inutilizzabilità delle prove illecite testimonianza della vittima rapina qualificata testimone a discarico valore aggiunto degli elementi di prova azione civile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH IBRAHIMA nato il 17/03/1998 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 23/07/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 10/04/2019, nei confronti di DRAMMEH Ibrahima, in relazione ai delitti di rapina aggravata a lui ascritto in concorso al capo 1 (in esso assorbito quello di lesioni aggravate di cui al capo 2). Propone ricorso per cassazione il DRAMMEH, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto al travisamento della prova dichiarativa e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.

Pen. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, per un verso, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).

In tale condivisibile quadro ermeneutico, da cui non vi è motivo di discostarsi, risulta evidente l'inammissibilità della censura, non essendo le dichiarazioni del ROMANO state utilizzate dalla sola Corte d'Appello per rispondere ai rilievi formulati dalla sentenza di primo grado, né tanto meno ricorrendo l'ipotesi del travisamento macroscopico. Va anzi sottolineato che il ricorrente ha richiamato solo alcuni passaggi delle dichiarazioni del ROMANO, senza minimamente confrontarsi con la complessiva deposizione resa in udienza né, tanto meno, con la denuncia sporta dalla persona offesa (pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato): materiale da cui il G.u.p. e la Corte d'Appello hanno concordemente tratto conclusioni opposte a quelle sostenute in ricorso, quanto al riconoscimento dell'imputato da parte del ROMANO (cfr. sul punto pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 4 della sentenza di primo grado).

Quanto al secondo motivo, assume rilievo assorbente il mancato effettivo confronto della doglianza con quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine al valore non particolarmente modico del cellulare sottratto al ROMANO: il ricorrente si è limitato a sostenere che il pregiudizio subito sia stato "modestissimo", senza corredare tale affermazione da alcun tipo di supporto probatorio (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615, secondo cui «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato»).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consi&bfe Estensore Il Pres snte VITTORI ;1,ZIEN ZA PIERO MESSINII 1OSTINI F-- - .DEPn