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Ordinanza — n. 27592/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27592/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27592/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHAMI ABDELLAH nato il 25/03/1987 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 11/06/2020, confermava la sentenza emessa in data 17/01/2020 dal Tribunale di Imperia, con la quale BOUKHAMI Abdellah era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina pluriaggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BOUKHAMI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è radicalmente inammissibile. La censura prospettata risulta estranea alle questioni devolute con l'atto di appello, oltre che formulata senza alcun effettivo confronto con le molteplici convergenti risultanze acquisite. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si ritiene equa, alla luce della struttura del ricorso proposto - di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27592/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il BOUKHAMI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è radicalmente inammissibile. La censura prospettata risulta estranea alle questioni devolute con l'atto di appello, oltre che formulata senza alcun effettivo confronto con le molteplici convergenti risultanze acquisite. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si ritiene equa, alla luce della struttura del ricorso proposto - di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione aggravamento della pena infrazione qualificata altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il BOUKHAMI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHAMI ABDELLAH nato il 25/03/1987 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 11/06/2020, confermava la sentenza emessa in data 17/01/2020 dal Tribunale di Imperia, con la quale BOUKHAMI Abdellah era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina pluriaggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BOUKHAMI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è radicalmente inammissibile. La censura prospettata risulta estranea alle questioni devolute con l'atto di appello, oltre che formulata senza alcun effettivo confronto con le molteplici convergenti risultanze acquisite. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si ritiene equa, alla luce della struttura del ricorso proposto - di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Pre ente Il Consi e Estensore VITTORI PAZIENZA PIERO MESSI GOSTINI r-Sii7-6-s: r. t IN CANCEL: 3,LA i i 1 6 LUG 2021 u PNZION 10 O