Ordinanza — n. 27591/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNICELLI MARCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 07/06/1982 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 08/09/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Castrovillari, in data 09/01/2019, nei confronti di IANNICELLI Marco, in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione lo IANNICELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto, e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 27591/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando la motivazione della Corte territoriale del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo, qui condiviso, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNICELLI MARCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 07/06/1982 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 08/09/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Castrovillari, in data 09/01/2019, nei confronti di IANNICELLI Marco, in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione lo IANNICELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto, e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte d'Appello ha fatto buon governo del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Del tutto immune da censure, pertanto, risulta il passaggio motivazionale in cui la Corte non ritiene decisiva la prossimità temporale, in difetto sia di una spiegazione attendibile circa la disponibilità della refurtiva da parte dello IANNICELLI, sia di elementi indicativi del suo coinvolgimento nel furto.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando la motivazione della Corte territoriale del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo, qui condiviso, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Considier4 Estensore Il P esidente VITTORI :/PAZIENZA PIERO MES N,I~GOSTINI r)E t IN CANCEI...;.,clA TA I