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Ordinanza — n. 27589/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for retrial due to lack of specific argumentation and manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27589/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the appellate court's evaluation of evidence and sentencing. The appellant argued for a review of the factual findings and the application of mitigating circumstances, while the court maintained that such arguments merely reiterated points already dismissed at the appellate level without providing specific, reasoned criticism. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under established case law concerning the limits of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Cassation appeals based on the mere repetition of appellate grounds or general criticisms of persuasiveness and evidentiary weight are inadmissible, requiring specific, reasoned arguments addressing essential logical flaws or contradictions in the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility manifest illogicality evaluation of evidence mitigating circumstances sentencing proportionality reiteration of grounds Italian criminal procedure commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUZZI NICOLAS nato a BOLLATE il 11/08/1998 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 05/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 16/01/2018, nei confronti di PASCUZZI Nicolas, in relazione ai reati di rapina tentata e consumata a lui ascritti in concorso. Propone ricorso per cassazione il PASCUZZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato la convergenza degli elementi di prova acquisiti (esito positivo delle ricognizioni fotografiche operate dai dipendenti della banca; raffronto delle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza che già aveva consentito agli operanti di identificare ì rapinatori), risultando del tutto irrilevante l'eventuale scambio, contenuto in motivazione, tra il dipendente e il direttore quale soggetto rapinato dell'orologio.

Quanto alle residue censure, deve osservarsi che la motivazione della Corte in ordine al diniego delle attenuanti generiche (due precedenti per rapina ed uno per evasione, a carico del PASCUZZI) risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Quanto poi alla misura della pena, il rilievo difensivo non appare del tutto chiaro (l'irrogazione di cinque anni di reclusione, rispetto al minimo edittale in vigore all'epoca dei fatti, rende chiara ragione del riferimento operato dalla Corte); va comunque sottolineato che - pur potendo la Corte territoriale limitarsi a richiamare gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., secondo costante giurisprudenza ove venga applicata una pena inferiore al medio edittale - la sentenza motiva la congruità del trattamento sanzionatorio richiamando le modalità del fatto, "caratterizzato anche da episodi di esplicita e gratuita violenza".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannallp' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Conski liere Estensore Il Preside VITTOR 17ZIENZA PIERO ME I D'AGOSTINI DEPOS