Ordinanza — n. 27588/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTINERI MARCELLO nato a PORTO TOLLE il 23/09/1958 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 10/06/2020, riformava parzialmente (dichiarando l'estinzione del reato di truffa non ancora prescritto di cui al capo 1, rideterminando conseguentemente la pena per i residui reati di insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Novara, in data 19/12/2017, nei confronti di SETTINERI Marcello, in relazione ai delitti di truffa, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita a lui ascritti ai capi 1) - in parte già dichiarato prescritto in primo grado - 2) e 5).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27588/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Priva della necessaria specificità è la seconda censura. Il ricorrente non si confronta infatti con i rilievi, tutt'altro che illogici, posti a base della quantificazione del trattamento sanzionatorio (odiosità della condotta, abuso della fiducia in lui riposta, assenza di elementi indicativi di una rivisitazione del proprio operato da parte del SETTINERI). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del0 ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTINERI MARCELLO nato a PORTO TOLLE il 23/09/1958 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 10/06/2020, riformava parzialmente (dichiarando l'estinzione del reato di truffa non ancora prescritto di cui al capo 1, rideterminando conseguentemente la pena per i residui reati di insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Novara, in data 19/12/2017, nei confronti di SETTINERI Marcello, in relazione ai delitti di truffa, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita a lui ascritti ai capi 1) - in parte già dichiarato prescritto in primo grado - 2) e 5).
Propone ricorso per cassazione il SETTINERI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i due residui reati e violazione di legge con riferimento all'entità della pena irrogata. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, ai fini specifici che qui interessano, l'inconciliabilità della versione difensiva con le risultanze dichiarative e documentali a sostegno dell'affermazione di responsabilità (con particolare riguardo alla tipologia di investimenti effettuati per conto delle persone offese PALA e MANFREDDA, alla causale della consegna dell'assegno di cui al capo 2, e alla asserita restituzione della somma di cui al capo 5 al padre della persona offesa MARINONI).
Priva della necessaria specificità è la seconda censura. Il ricorrente non si confronta infatti con i rilievi, tutt'altro che illogici, posti a base della quantificazione del trattamento sanzionatorio (odiosità della condotta, abuso della fiducia in lui riposta, assenza di elementi indicativi di una rivisitazione del proprio operato da parte del SETTINERI). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del0 ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;V ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consi ieVe Estensore Il Predent VITTORI AZIENZA PIERO MESS 'AGOSTINI #DEP